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"Gruppo G. Ceriani"
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Via Parini, 54 - 21047 Saronno - C.F.
94003840124
STATUTO SOCIALE
TITOLO I
COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE
Art. 1 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO
1.
Il
Gruppo Micologico di Saronno fondato in Saronno
nel 1975 costituisce un’associazione che
riunisce i
2.
Esso
aderisce all’Associazione Micologica Bresadola
(AMB) ed
assume la denominazione di
3.
Gli
aderenti al Gruppo sono vincolati all’osservanza
del presente Statuto, che costituisce la regola
4.
Lo
Statuto è interpretato secondo le regole della
interpretazione dei contratti e secondo i
criteri
Art. 2 -
OGGETTO SOCIALE
1.
Il
Gruppo è apartitico. Esso ha come scopo
statutario ed oggetto istituzionale lo
svolgimento di attività di
2.
Il
Gruppo opera nell’ambito della tutela
dell’ambiente e dei relativi processi ecologici
a garanzia
3.
Il
Gruppo assume la forma giuridica di associazione
non riconosciuta di promozione sociale (A.P.S.)
che è
4.
L’Associazione
di promozione sociale opera nel territorio della
Regione Lombardia.
5.
Tutte le
attività associative sono svolte nel rispetto
della libertà e dignità degli associati.
Art. 3 - FINALITÀ
1.
L’Associazione esercita in via esclusiva o
principale una o più attività di interesse
generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale. Le attività
che
si
propone di svolgere in favore dei propri
associati, dei loro familiari e o di terzi,
avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati sono indicate
all’Art. 5, comma 1, lettere d, e, f, h ,i , del
D. Lgs. 117/2017.
2.
Il Gruppo persegue le seguenti finalità,
realizzate
per
mezzo di attività formative e didattiche, di
a raggiungere lo scopo;
d) raccogliere materiale didattico,
bibliografico e scientifico relativo alla
micologia e alle scienze
3.
Il Gruppo può svolgere attività diverse da
quelle di interesse generale a condizione che
siano
Art. 4 -
ASSENZA
DI SCOPI DI LUCRO
1. Il
Gruppo non ha scopi di lucro.
2. Esso
persegue le finalità indicate all’art. 3. E’
vietata la distribuzione, anche indiretta, di
utili e avanzi di
3. Tutti
i beni devono essere strumentali agli scopi del
Gruppo e in particolare gli eventuali immobili
devono
Art. 5 - PATRIMONIO DEL GRUPPO
1.
Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i
beni acquistati o comunque venuti in suo
possesso, come
2. Le
risorse economiche per il funzionamento e lo
svolgimento delle attività provengono da:
d)
donazioni
e lasciti;
Art. 6 -
UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE
Il patrimonio degli Enti del Terzo
Settore, comprensivo di/o eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate e
Art. 7 - COSTITUZIONE, STRUTTURA E AUTONOMIA DEL
GRUPPO, DOVERI E
1. Sono
regolati dagli artt. 7, 8 e 9
dello Statuto Nazionale dell’AMB, che si
ritengono qui integralmente
trascritti.
TITOLO II
I SOCI
Art. 8 - ISCRIZIONE
1. L'iscrizione
è aperta a tutti. Può far parte del Gruppo
qualunque persona fisica che condivida le
finalità
dello
statuto ed intenda partecipare alle attività
organizzate dal Gruppo per il raggiungimento
delle stesse.
2.
L’iscrizione
può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni
e Associazioni, ma, in tal caso, la qualifica di
Socio
è assunta dal legale rappresentante dell'Ente
iscritto.
3. L’iscrizione è ammessa a domanda presentata
al Consiglio Direttivo del Gruppo, con
l’indicazione dei dati anagrafici e la
dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle
deliberazioni degli organi sociali.
4. Il Consiglio Direttivo delibera
sull’accoglienza della domanda ed iscrive il
richiedente nel libro dei soci. L’eventuale
rifiuto deve essere motivato e comunicato
all’interessato entro 60 giorni. L’aspirante
socio può entro 60 giorni da tale rigetto,
chiedere che sull’istanza si pronunci
l’Assemblea in occasione della successiva
convocazione (art. 23, CTS). Il Consiglio
Direttivo trasmette alla sede nazionale
dell’A.M.B. nomi e dati dei soci con le relative
quote di iscrizione. Il Consiglio Direttivo
dell’A.M.B. può respingere le domande di
iscrizione, dandone adeguata motivazione.
Art. 9 - I SOCI
1.
La qualifica di socio si acquisisce con il
versamento della quota associativa annuale
riservata all’AMB e del
contributo
associativo riservato al Gruppo. L’adesione è a
tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo, fermo restando in
ogni caso il diritto di recesso.
2. La quota associativa AMB ed il contributo al
Gruppo sono intrasmissibili, anche nel caso di
morte del socio, e non sono rivalutabili.
3. Il Consiglio Direttivo può nominare soci
onorari, in esenzione dal pagamento della quota
sociale, per particolari meriti nei confronti
della micologia e del Gruppo. Essi non hanno
diritto di voto né di accedere a cariche
sociali.
Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1.
Il Socio ha il diritto:
2.
Il Socio ha il dovere:
b)
di osservare lo Statuto e le norme emanate dai
competenti Organi Sociali, di perseguire le
finalità
3.
I soci svolgono la propria attività nel Gruppo
in modo personale, volontario e gratuito, senza
fine di lucro, anche indiretto, in ragione delle
disponibilità personali.
Art. 11 - DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO
ASSOCIATIVO
1. La disciplina uniforme del rapporto
associativo è garantita da:
a) libertà d’iscrizione (art. 8)
b)
parità di diritti e doveri (art. 10)
c) esercizio del voto attivo e passivo
(art. 10)
Art. 12 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ
1.
L'atto dell'iscrizione del Socio comporta
espressamente l'esonero del Gruppo, dell’AMB
Nazionale, nonché dei rispettivi dirigenti, da
qualsiasi responsabilità per infortuni o per
danni a persone o cose che dovessero prodursi
prima, durante e dopo ogni attività o
manifestazione sociale.
Art. 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
1.
La
qualifica di Socio si perde:
a) per
recesso del socio medesimo;
b)
per
mancato pagamento della quota sociale;
c) per
espulsione, deliberata dall'Assemblea dei Soci
su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per
2.
I provvedimenti di cui alla lettera c) e d)
devono essere motivati ed assunti solo dopo aver
consentito al
3. Contro
la proposta di espulsione è ammesso ricorso al
Collegio dei Probiviri della Sede AMB Nazionale
4. In
caso di espulsione è fatto comunque salvo il
ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai
sensi dell'art.
5. I
soci comunque cessati non potranno chiedere il
rimborso delle quote associative e dei
contributi versati,
Art. 14 - RIABILITAZIONE
1. L’ex
Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la
riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla
espulsione,
TITOLO III
ORGANI DEL GRUPPO
Art. 15 - ORGANI SOCIALI
1.
Sono Organi sociali del Gruppo:
a)
l'Assemblea
dei Soci;
b)
il
Presidente;
c)
il
Consiglio Direttivo;
d) l’Organo
di Controllo.
Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI
1.
Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei
Soci.
2. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria:
a)
determina
le linee generali programmatiche dell’attività
del Gruppo;
b) elegge
i componenti il Consiglio Direttivo e
dell’Organo di Controllo;
c) elegge
i propri Delegati all’Assemblea Nazionale
A.M.B.;
d) approva
le relazioni e i bilanci predisposti dal
Consiglio Direttivo;
e) delibera sulla responsabilità dei
componenti degli organi sociali e promuove
azioni di responsabilità
f) delibera
in via definitiva sull’esclusione degli
associati;
g) delibera
sulle modifiche al presente Statuto;
h) approva
l‘eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i) delibera
lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o
la scissione del Gruppo;
j)
fissa il contributo da riservare al
Gruppo in aggiunta alla quota sociale nazionale
A.M.B.;
k)
delibera su tutto quanto viene ad essa
demandato a norma di legge e di Statuto, o
proposto dal
Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
votanti.
6.
Le votazioni avvengono sulla base del principio
del voto singolo di cui all’art. 2352, secondo
comma, del
7.
Alla votazione è ammessa la rappresentanza per
delega scritta limitatamente ad una delega per
ogni
8. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in
seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro
il primo
Art. 17 - Il PRESIDENTE
1.
Il Presidente ha la rappresentanza legale
del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle
riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede,
coordina le attività del sodalizio con criteri
di iniziativa per tutte le questioni non
eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il
Presidente dura in carica quanto il Consiglio
Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca
decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei
presenti.
2.
Coadiuvato dal Segretario e dal
Tesoriere, provvede all’esecuzione delle
delibere del Consiglio Direttivo.
3.
In caso di assenza o impedimento, le sue
funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in
assenza anche del Vice Presidente, dal
Consigliere più anziano di sodalizio.
Art. 18 - Il CONSIGLIO DIRETTIVO
1.
Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo
elettivo composto da un numero dispari di
componenti compreso tra un minimo di 5 ed un
massimo di 11 membri (5 -7- 9-11).
2.
Essi restano in carica 4 anni e sono
rieleggibili.
3.
Il
Consiglio Direttivo elegge nel suo seno
l'Ufficio di Presidenza, composto dal
Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario
e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del
Presidente, su questioni urgenti. Le delibere
prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere
ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima
riunione immediatamente successiva.
4.
Il Consiglio Direttivo viene convocato
almeno 4 volte l'anno con comunicazione scritta
del Presidente, contenente l'ordine del giorno,
o su motivata richiesta di almeno tre
Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente
può convocare il Consiglio Direttivo anche per
le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.
5.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente
costituito con la presenza della metà più uno
dei Consiglieri.
Esso delibera a maggioranza di voti.
6.
Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante
del Gruppo in armonia con le direttive dello
Statuto e dell'Assemblea. Esso svolge attività
di indirizzo e promozione per il raggiungimento
delle finalità statutarie, assumendo tutte le
iniziative atte allo scopo.
7.
In particolare, il Consiglio Direttivo:
a)
predispone le relazioni ed il rendiconto
economico e finanziario che, obbligatoriamente
per ogni anno
b)
provvede alla straordinaria amministrazione;
c)
predispone le liste elettorali;
d)
convoca l'Assemblea dei Soci;
e)
nomina e revoca i componenti di eventuali organi
operativi;
f)
conferisce l'incarico di membro del Comitato
Scientifico nazionale;
g)
nomina Commissioni e conferisce incarichi per il
raggiungimento di fini statutari o in attuazione
di
delibere dell'Assemblea o del
Consiglio Direttivo stesso.
h)
svolge tutte le altre attività necessarie e
funzionali alla gestione sociale.
8. In
caso di dimissione o decadenza di un componente
del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene
per
9. In
caso di dimissione della maggioranza del
Consiglio Direttivo, questo decade ed il
Presidente del
10.
I Consiglieri assenti ingiustificati per tre
riunioni consecutive possono essere esonerati
dal Consiglio
11. Il Segretario: il Segretario
compila i verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo, conserva tutti gli atti
12. Il Tesoriere: il Tesoriere
attende alla gestione economica e finanziaria,
della quale è responsabile sia
verso
il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo.
Provvede alla riscossione dei proventi e delle
quote
13. Ogni carica compresa nel Consiglio Direttivo
può essere ricoperta per un massimo di cinque
mandati.
Art. 19 - ORGANO DI CONTROLLO
1.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di
tre membri elettivi, preferibilmente scelti tra
gli iscritti agli
2.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per
compito la sorveglianza della gestione economico
finanziaria del
3. Si
riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
4.
In caso di dimissione o decadenza di un
componente, la sostituzione avviene per surroga,
subentrando il primo dei non eletti, che durerà
in carica fino al termine del mandato del
Revisore sostituito.
5. L’Assemblea dei Soci potrebbe valutare la
necessità di non istituire un Organo di
Controllo, anche
Art.
20 - Il COMITATO SCIENTIFICO
1. Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di
aggiornamento, studio e ricerca scientifica.
2.
Esso assume la struttura e il funzionamento
previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio
Direttivo
TITOLO IV
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 21 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1.
A carico dei Soci, salvo quanto previsto
all'art. 13,
possono essere presi dal Consiglio
Direttivo i
b)
sospensione per un periodo di tempo non
superiore ad un anno;
c) espulsione.
2. Tali provvedimenti devono essere motivati ed
assunti solo dopo avere consentito al socio di
formulare
3.
Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al
Collegio dei Probiviri della Sede AMB Nazionale
entro
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 22 - ANNO SOCIALE
1. L'anno sociale decorre dall’1 gennaio al 31
dicembre.
Art. 23 - GRATUITA’ DELLE CARICHE
1.
Tutte le cariche e gli incarichi
associativi sono gratuiti.
2.
E' ammesso il rimborso delle spese,
preventivamente autorizzate dal Presidente o dal
Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie
competenze, per necessità di rappresentanza o di
incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei
programmi deliberati.
3. I soci volontari che prestano attività di
volontariato sono assicurati per infortunio e
per la responsabilità civile verso terzi ai
sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 24 - NORME ELETTORALI
1.
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei
Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea
dei Soci sulla base di un’unica lista
predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio
Direttivo uscente. Le candidature, firmate per
accettazione, devono pervenire al Consiglio
Direttivo, almeno
30
giorni prima della data dell’assemblea.
2.
Ogni Socio potrà esprimere un numero di
preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da
eleggere.
3.
A parità di voti risulterà eletto il candidato
con maggiore anzianità associativa.
4. Le elezioni vengono indette da Consiglio
Direttivo uscente almeno
90
giorni prima della data fissata per l’Assemblea,
secondo le norme di convocazione della stessa.
5.
Possono essere candidati tutti i soci i regola
con le quote associative e con almeno un anno di
anzianità associativa alla data dell’Assemblea.
Art. 25 - MODIFICHE DELLO STATUTO
1.
Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere
approvate dall'Assemblea dei Soci con la
maggioranza di voti dei 2/3 dei soci iscritti.
2.
Le proposte di modifica avvengono su iniziativa
del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei
Soci, e devono essere comunicate almeno 60
giorni prima dell'Assemblea.
3. L’adeguamento dello Statuto a disposizioni di
legge e normative, non comportando margini di
discrezionalità, è demandato al Consiglio
Direttivo.
Art. 26 - REGOLAMENTO
1. La compilazione dell'eventuale Regolamento
per l'attuazione del presente Statuto è
demandata al Consiglio Direttivo, che lo
sottoporrà all'Assemblea dei Soci per
l'approvazione.
Art. 27 - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO
1.
Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato
solo da una Assemblea straordinaria dei Soci
appositamente convocata dal Presidente o dal
Consiglio Direttivo e, in caso fossero decaduti,
dai Revisori dei Conti, con il
voto
favorevole di almeno 3/4 degli associati
(maggioranza inderogabile). Essa dovrà nominare
uno o più liquidatori.
2.
In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto
in uso dalla Sede Centrale sarà restituito alla
stessa.
3.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento del
Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i
criteri di massima per la devoluzione del
patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto
delle indicazioni dell’Assemblea, devolveranno
il residuo patrimonio ad altri enti del Terzo
Settore, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art. 28 - NORME FINALI
1.
Il presente Statuto, approvato a Saronno il
26
novembre 2018, entra immediatamente in
vigore.
2.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si
fa espresso rimando alle disposizioni del Codice
Civile e delle altre leggi dello Stato, in
quanto applicabili, in materia di Associazioni.
3.
Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto
dell’AMB, di cui fa parte, ed impegna i propri
Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.
Saronno, 26 novembre 2018
Il Presidente
Marco
Misani |
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