Return sito web "Statuto"   
 

           "Gruppo G. Ceriani" - Via Parini, 54 - 21047 Saronno - C.F. 94003840124

 

 

STATUTO SOCIALE

                                                                                                          

 

TITOLO I

COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE

 

 

Art. 1 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO

1.    Il Gruppo Micologico di Saronno fondato in Saronno nel 1975 costituisce un’associazione che riunisce i
 cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio
 botanico ed ambientale.

2.    Esso aderisce all’Associazione Micologica Bresadola (AMB) ed  assume la denominazione di  
 "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA A.P.S. - GRUPPO GIACOMO CERIANI di  SARONNO (VA),
 d’ora in poi “Gruppo”.
La sede legale del Gruppo è in Via Parini, 54, nel Comune di Saronno  e la sua
 durata è indefinita. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di
 comunicazione agli uffici competenti.

3.    Gli aderenti al Gruppo sono vincolati all’osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola
 fondamentale di comportamento dell’attività del Gruppo stesso.

4.    Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri
 dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 2  - OGGETTO SOCIALE

 

1.    Il Gruppo è apartitico. Esso ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di
 promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della
 micologia, della botanica e dell’ecologia.

2.    Il Gruppo opera nell’ambito della tutela dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia
 dell’equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle
 fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili, etc…).

3.    Il Gruppo assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale (A.P.S.) che è
 disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle
 relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

4.    L’Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.

5.    Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 - FINALITÀ

 

1.   L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività  che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari e o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono indicate all’Art. 5, comma 1, lettere d, e, f, h ,i , del D. Lgs. 117/2017.

2.   Il Gruppo persegue le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività formative e didattiche, di  
socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:
a)
promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla
     tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti   
     relativi;
b)  promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte

         a raggiungere lo scopo;
     c)  promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della
         normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela
         dell'ambiente ed  alla ricerca scientifica;

     d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze
         affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini,
         riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
     e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono  
         finalità analoghe;
     f)  promuovere l’educazione sanitaria relativa alla micologia;
     g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e
         nelle scuole; 
      j) coordinare escursioni in ambienti boschivi a scopo didattico – formativo riservato ai soci.

 

3.   Il Gruppo può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano
secondarie e strumentali rispetto alle stesse.

 

Art. 4 ­- ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

 

1.   Il Gruppo non ha scopi di lucro.

2.  Esso persegue le finalità indicate all’art. 3. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di  
 gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
 amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
 scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/21017.

3.  Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi del Gruppo e in particolare gli eventuali immobili devono
 essere destinati alle attività istituzionali.

 

Art. 5 - ­­PATRIMONIO DEL GRUPPO

 

1.  Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come  
 da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.

2.   Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:
 a)  Quote associative;
 b)  contributi pubblici e privati;

 d)  donazioni e lasciti;  
 e)  entrate derivanti da cessioni di beni e servizi prevalentemente agli associati;
 f)  ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 

Art. 6 - UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE

 

      Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di/o eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate e
 comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
 perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 7 - COSTITUZIONE, STRUTTURA E AUTONOMIA DEL GRUPPO, DOVERI E
             RAPPORTI  CON LA SEDE CENTRALE

 

1.  Sono regolati dagli artt. 7, 8 e 9  dello Statuto Nazionale dell’AMB, che si ritengono qui integralmente  
 

trascritti.

 

TITOLO II

I SOCI

Art. 8 - ISCRIZIONE

 

1.  L'iscrizione è aperta a tutti. Può far parte del Gruppo qualunque persona fisica che condivida le finalità

    dello statuto ed intenda partecipare alle attività organizzate dal Gruppo per il raggiungimento delle stesse.

2.  L’iscrizione può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni, ma, in tal caso, la qualifica di

    Socio è assunta dal legale rappresentante dell'Ente iscritto.

3. L’iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo, con l’indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

4. Il Consiglio Direttivo delibera sull’accoglienza della domanda ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. L’eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato all’interessato entro 60 giorni. L’aspirante socio può entro 60 giorni da tale rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione (art. 23, CTS). Il Consiglio Direttivo trasmette alla sede nazionale dell’A.M.B. nomi e dati dei soci con le relative quote di iscrizione. Il Consiglio Direttivo dell’A.M.B. può respingere le domande di iscrizione, dandone adeguata motivazione.

 

Art. 9 - I SOCI

 

1. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale riservata all’AMB e del  contributo associativo riservato al Gruppo. L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

2. La quota associativa AMB ed il contributo al Gruppo sono intrasmissibili, anche nel caso di morte del socio, e non sono rivalutabili.

3. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo. Essi non hanno diritto di voto né di accedere a cariche sociali. 

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

1. Il Socio ha il diritto:
a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;
b) di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale “Rivista di Micologia”;
c)  purché maggiorenne, di votare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del  regolamento,  
     per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant’altro di competenza dell’Assemblea, purchè
     iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
d)  di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo di appartenenza e dell’Associazione
     Nazionale  purchè maggiorenne.

2.  Il Socio ha il dovere:
a)
di versare regolarmente la quota associativa annuale AMB ed il contributo associativo riservato al
     Gruppo;

     b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi Sociali, di perseguire le finalità
     associative, di partecipare alla vita associativa.

3.  I soci svolgono la propria attività nel Gruppo in modo personale, volontario e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 11 - DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

 

1. La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:

    a) libertà d’iscrizione (art. 8)

    b) parità di diritti e doveri (art. 10)

    c) esercizio del voto attivo e passivo (art. 10)

 

 

 

 

Art. 12 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ

 

1. L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero del Gruppo, dell’AMB Nazionale, nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

 

1.  La qualifica di Socio si perde:

     a)  per recesso del socio medesimo;

     b)  per mancato pagamento della quota sociale;

     c)  per espulsione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per
     gravi  motivi (a mero titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello statuto, del
     Regolamento interno e delle delibere degli organi sociali, morosità nel pagamento della quota
     sociale senza giustificato motivo, comportamento che arreca danno morale o materiale al Gruppo
     o ai Soci ecc…);
 d) qualora il comportamento del socio si  configuri come danno al prestigio e all’immagine
     dell’Associazione nazionale, la proposta di radiazione spetta al Consiglio Direttivo nazionale, che la
     sottopone alla ratifica dell’Assemblea dei delegati.

2.  I provvedimenti di cui alla lettera c) e d) devono essere motivati ed assunti solo dopo aver consentito al    
 socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza,
 dal  Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3.  Contro la proposta di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Sede AMB Nazionale   
 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono
 essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4.  In caso di espulsione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.
 24 del Codice Civile.

5.  I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati,
 né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l’attività
 prestata.

Art. 14 - RIABILITAZIONE

 

1.  L’ex Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla espulsione,
e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo, di Gruppo o Nazionale, che ha proposto la espulsione e che deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell’Assemblea dei Soci del Gruppo o dell’Assemblea Nazionale dei Delegati dell’AMB.

 

TITOLO III

ORGANI DEL GRUPPO

Art. 15 - ORGANI SOCIALI

 

1. Sono Organi sociali del Gruppo:

    a)  l'Assemblea dei Soci;

    b)  il Presidente;

    c)  il Consiglio Direttivo;

    d)  l’Organo di Controllo.

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

 

1. Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci.

2. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria:
   a) L’Assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più
       uno.
   b) L’Assemblea straordinaria è valida quando siano raggiunti i quorum stabiliti dall’art. 21 del Codice
       Civile. Se prevista, anche per l’Assemblea straordinaria, la convocazione non può derogare le
    maggioranze previste per la prima convocazione.
3. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e
   conservato presso la sede del Gruppo, in libera visione a tutti i soci.
4. Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso nomina il Segretario
   dell'Assemblea.
5. L'Assemblea dei Soci:

   a)  determina le linee generali programmatiche dell’attività del Gruppo;

   b)  elegge i componenti il Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo;

   c)  elegge i propri Delegati all’Assemblea Nazionale A.M.B.;

   d)  approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;

   e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità
   nei loro confronti;

   f)   delibera in via definitiva sull’esclusione degli associati;

   g)  delibera sulle modifiche al presente Statuto;

   h)  approva l‘eventuale regolamento dei lavori assembleari;

   i)   delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Gruppo;

   j)   fissa il contributo da riservare al Gruppo in aggiunta alla quota sociale nazionale A.M.B.;

   k)  delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal

        Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

6.  Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2352, secondo comma, del
     Codice Civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio
     segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione
     segreta è obbligatoria per l’elezione alle cariche sociali.

7. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni
Socio partecipante;

8. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo  
quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione
può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata  
per l’Assemblea contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione.
l'Assemblea è inoltre convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei
Revisori dei Conti, o di almeno 1/5 dei Soci, se ritenuta necessaria.

Art. 17 - Il PRESIDENTE

 

1.  Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

2.  Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

3.  In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio.

Art. 18 - Il CONSIGLIO DIRETTIVO

 

1.   Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 11 membri (5 -7- 9-11).

2.   Essi restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

3.   Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.

4.  Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 4 volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.

5.  Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.

6. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.

7.  In particolare, il Consiglio Direttivo:

     a) predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno  
    sociale, dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci; tali documenti, al
    pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili da parte dei soci per almeno 8 gg. antecedenti
    l’Assemblea, presso la Sede del Gruppo;

     b) provvede alla straordinaria amministrazione;

     c) predispone le liste elettorali;

     d) convoca l'Assemblea dei Soci;

     e) nomina e revoca i componenti di eventuali organi operativi;

     f) conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico nazionale;

     g) nomina Commissioni e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di

        delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso.

     h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

8.  In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per   
 surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fio al termine del mandato del
 Consigliere sostituito.

9.  In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del  
 Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per nuove  
 elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale. In mancanza dell’Organo di  
 controllo, il Presidente in carica provvederà agli adempimenti di cui sopra.

10. I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive possono essere esonerati dal Consiglio
 stesso e surrogati come sopra previsto.

11. Il Segretario: il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti   
 dell'Associazione, aggiorna il libro dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli   
 organi sociali. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario
 nominato dal Consiglio Direttivo.

12. Il Tesoriere: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia

      verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote
 associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il  
 registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato   
 economico e patrimoniale del Gruppo ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni
 dell’Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

13. Ogni carica compresa nel Consiglio Direttivo può essere ricoperta per un massimo di cinque mandati.  
 Altri mandati potranno essere espletati soltanto dopo l’intervallo di un altro mandato.

Art. 19 - ORGANO DI CONTROLLO 

 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri elettivi, preferibilmente scelti tra gli iscritti agli
 albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti, i quali restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Esso
 elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria del 
Gruppo, deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all'Assemblea dei Soci.

3.  Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

4. In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

5. L’Assemblea dei Soci potrebbe valutare la necessità di non istituire un Organo di Controllo, anche
monocratico.

 Art. 20 - Il COMITATO SCIENTIFICO

 

1. Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.

2. Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo  
che lo nomina.

 

TITOLO IV

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 21 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

1.  A carico dei Soci, salvo quanto previsto all'art. 13,  possono essere presi dal Consiglio Direttivo i
    seguenti provvedimenti:
    a) censura;

    b) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno;

    c) espulsione.

2. Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare  
personalmente e/o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio
Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Sede AMB Nazionale entro
sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 - ANNO SOCIALE

 

1. L'anno sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 23 - GRATUITA’ DELLE CARICHE

 

1.  Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.

2.  E' ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

3. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - NORME ELETTORALI

 

1.  Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un’unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente. Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea.

2.  Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.

3.  A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

4. Le elezioni vengono indette da Consiglio Direttivo uscente almeno 90 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.

5.  Possono essere candidati tutti i soci i regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell’Assemblea.

Art. 25 - MODIFICHE DELLO STATUTO

 

1. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di voti dei 2/3 dei soci iscritti.

2.  Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci, e devono essere comunicate almeno 60 giorni prima dell'Assemblea.

3. L’adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge e normative, non comportando margini di discrezionalità, è demandato al Consiglio Direttivo.

 

 

 

Art. 26 - REGOLAMENTO

 

1. La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 27 - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

 

1.  Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e, in caso fossero decaduti, dai Revisori dei Conti, con il  voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (maggioranza inderogabile). Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.

2. In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto in uso dalla Sede Centrale sarà restituito alla stessa.

3.  L’Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea, devolveranno il residuo patrimonio ad altri enti del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - NORME FINALI

 

1.  Il presente Statuto, approvato a Saronno il 26 novembre 2018, entra immediatamente in vigore.

2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

3.  Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto dell’AMB, di cui fa parte, ed impegna i propri Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.

 

 

 

 

Saronno, 26 novembre 2018                                                                      Il Presidente

                                                                                                              Marco Misani